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detrazione e benefici fiscali per le donazioni

Raccolte Fondi, Servizio Buonacausa.org

In breve

Per le detrazioni delle donazioni è in generale necessario conservare solo:

  • la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale o freccia; 
  • le note contabili o l’estratto conto emesso dalla banca, in caso di bonifico o RID;
  • l’estratto conto della carta di credito emesso dalla società gestore.

Per le erogazioni liberali alle Onlus ed alle Associazioni di promozione sociale, il contribuente deve scegliere se usufruire della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito, non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

Di seguito le normative per la deducibilità dal reddito e dall’IRPEF.

Spese deducibili dal reddito complessivo per i privati

Le spese deducibili sono quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, determinando un beneficio fiscale che è pari all’aliquota massima raggiunta dal contribuente.

Sono deducibili le erogazioni liberali effettuate a favore di:

  1. ONLUS, Associazioni di promozione sociale ed alcune fondazioni ed associazioni riconosciute; la deduzione spetta nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro per le erogazioni liberali erogate a favore di Onlus, Associazioni di promozione sociale iscritte nell’apposito registro nazionale, Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2007, se effettuate dopo tale data;
  2. ONG (Organizzazioni non Governative) operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo; dal 2005 sono equiparate alle Onlus di diritto; per la deducibilità si veda il punto 1);
  3. Università ed Enti di ricerca; si tratta di erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di Università, fondazioni universitarie di cui all’art. 59 della legge 388/2000 e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ivi compreso l’Istituto Superiore di Sanità, l’Istituto Superiore per la Prevenzione E Sicurezza sul Lavoro, nonché gli enti parco nazionali e regionali.
  4. Istituzioni religiose; le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose sono deducibili dal reddito complessivo fino all’importo, per ciascuna erogazione, di 1.032,91 euro (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali). In particolare, sono deducibili le erogazioni liberali in denaro a favore:
    • della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
    • della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste Valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell’ordinamento valdese;
    • dell’Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
    • dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica Italiana;
    • dell’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
    • dell’Unione delle Comunità Ebraiche italiane, nonché delle Comunità ebraiche per i contributi annuali;
    • dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell’Unione.

Documentazione da conservare

Le erogazioni liberali di cui ai punti 1), 2) e 3) devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carte di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Per le erogazioni liberali di cui al punto 4), i contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie o le ricevute in caso di bonifico bancario.

Donazioni detraibili dall’IRPEF per i privati

Spetta una detrazione dall’Irpef pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro fatte a favore di:

  1. ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) per un importo non superiore a 2.065,83 euro;
  2. Società ed Associazioni sportive dilettantistiche per un importo non superiore a 1.500,00 euro;
  3. Associazioni di promozione sociale per un importo non superiore a 2.065,83 euro;
  4. Società di mutuo soccorso per un importo non superiore a 1.291,14 euro che operano esclusivamente nei settori di cui all’art. 1 della L. 3818/1886;
  5. Società di cultura “La Biennale di Venezia” per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato;
  6. Attività di rilevante valore culturale e artistico; la detrazione è pari al 19% delle erogazioni liberali effettuate a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni Culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale o artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e del DPR 1409/63;
  7. Enti operanti nello spettacolo; la detrazione è pari al 19% delle erogazioni liberali, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nel settore dello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;
  8. Istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari, senza scopo di lucro; le erogazioni devono essere finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa. Gli istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni.

Documenti da conservare

Per le erogazioni liberali di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 8), la detrazione spetta a condizione che tali erogazioni vengano effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. In caso di eventuale richiesta dell’amministrazione finanziaria, per le erogazioni liberali effettuate tramite carte di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

Per le restanti erogazioni, i contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie o le ricevute in caso di bonifico bancario.

Spese deducibili dal reddito complessivo per le aziende (soggetti IRES)

Sono deducibili le erogazioni liberali a favore di:

  1. Persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato;
  2. Enti o Istituzioni pubbliche, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore artistico, e che tale erogazione è stata effettuata per l’acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro di beni culturali, nei limiti e alle condizioni previste dal D.Lgs 29/10/1999 n. 490, e dal D.P.R. 30/09/1963 n. 1409, ivi comprese l’organizzazione di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico / culturale dei beni stessi, preventivamente autorizzate dal Ministero dei Beni culturali;
  3. Enti o Istituzioni pubbliche, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo; l’erogazione deve essere utilizzata per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo e si deduce per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d’impresa dichiarato;
  4. ONLUS; l’erogazione si deduce per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato; in alternativa è consentita la deduzione dal reddito d’impresa nel limite del 10% dello stesso e fino a 70.000 euro;
  5. Associazioni di promozione sociale; l’erogazione si deduce per un importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato; in alternativa è consentita la deduzione dal reddito d’impresa nel limite del 10% dello stesso e fino a 70.000 euro;
  6. Università ed Enti di ricerca; si tratta di erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di Università, fondazioni universitarie di cui all’art. 59 della legge 388/2000 e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ivi compreso l’Istituto Superiore di Sanità, l’Istituto Superiore per la Prevenzione E Sicurezza sul Lavoro, nonché gli enti parco nazionali e regionali.

Tali erogazioni sono deducibili senza limite d’importo a condizione che siano destinate al finanziamento della ricerca.

Scritto da: il team di BuonaCausa.org

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