Carta per la cultura della mediazione

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The story

CARTA PER LA DIVULGAZIONE DELLA CULTURA DELLA MEDIAZIONE NEI CONFLITTI

La tendenza planetaria alla crescita di previsioni normative finalizzate ad istituire ambiti applicativi di modalità extragiudiziali di risoluzione di controversie, il continuativo impegno del Consiglio d’Europa, il continuativo impegno del legislatore comunitario e delle Istituzioni comunitarie a favore della diffusione della conoscenza e dell’effettivo utilizzo di procedure, anche telematiche, di risoluzione extragiudiziale delle controversie negli ambiti del consumo e della mediazione civile e commerciale espresso anche attraverso il principio normativo dell’EQUILIBRATA RELAZIONE, tra mediazione e procedimento giudiziario nel contesto dei singoli ordinamenti giuridici degli Stati membri, inducono a considerare la grande importanza della diffusione della cultura della mediazione nei conflitti;

considerato che

- sono già presenti in scuole di ogni ordine e grado del Paese di una pluralità di buone pratiche divulgative o più propriamente formative realizzate da singoli professionisti o da organizzazioni;

- esistono in Italia previsioni normative (1), documenti ministeriali (2) ed ampi spazi per aumentare la diffusione della conoscenza degli istituti extragiudiziali di risoluzione delle controversie, ed in particolare della mediazione;

- per le singole parti in mediazione è assolutamente imprescindibile l’acquisizione di una consapevolezza etica e culturale che accresca concretamente le possibilità di riuscita delle procedure e dei procedimenti extragiudiziali di risoluzione delle controversie;

LE ISTITUZIONI, LE ORGANIZZAZIONI E LE SINGOLE PERSONE

per le quali la mediazione nei conflitti è il procedimento volontario per mezzo del quale due o più parti in conflitto si fanno aiutare da uno o più terzi neutrali, indipendenti e formati, nel ricercare uno o più punti d’equilibrio condivisi per la soluzione amichevole delle loro controversie

ritengono che

LA DIVULGAZIONE DELLA CULTURA DELLA MEDIAZIONE NEI CONFLITTI

1. consista ”nel rendere noto a tutti o a molti, con ordinari mezzi di informazione o di comunicazione”(3) e quindi un’ attività profondamente diversa dalla formazione in senso stretto e quindi diversa è la sua organizzazione e la sua pratica realizzazione: l’attività divulgativa deve provare a diffondere gli elementi base della cultura della mediazione senza complicazioni, tecnicismi ed oscurità (4);

2. renda possibile l’incontro della cultura della mediazione da parte del maggior numero possibile di cittadine e cittadini di ogni condizione, cultura, nazionalità e religione rendendo effettiva la loro possibilità di conoscere quante e quali siano le modalità di gestione extragiudiziale delle controversie e della mediazione in particolare;

3. renda possibile l’incontro della cultura della mediazione con il maggior numero possibile di professionisti e di esperti che operano quotidianamente direttamente o indirettamente nella gestione dei conflitti;

4. accresca l’efficacia delle attività informative, effettuate da professionisti e/o operatori specializzati, ricevute dai cittadini in fase di preventive valutazioni sul ricorso o meno a procedimenti extragiudiziali di risoluzione delle controversie e dei successivi effettivi utilizzi dell’insieme di tecniche e metodologie della mediazione nei conflitti;

5. accresca l’attenzione e la sensibilità sociale agli aspetti di prevenzione, dialogo e gestione extragiudiziale delle controversie;

6. debba raggiungere il maggior numero possibile di studenti universitari dei corsi di studi maggiormente interessati alla conoscenza degli istituti extragiudiziali di risoluzione delle controversie, ai fini di una loro concreta utilizzazione futura;

7. debba raggiungere il maggior numero possibile di cittadine e cittadini, con assoluta precedenza alle studentesse e agli studenti di scuole medie superiori di secondo grado in un contesto strutturato ed educante che realizzi un “patto di corresponsabilità educativa”(5), consenta la sensibilizzazione ed il coinvolgimento degli insegnanti e valorizzi il protagonismo delle studentesse e degli studenti (6);

8. debba valorizzare i progetti finalizzati all’attività divulgativa su scala nazionale svolta da qualunque soggetto istituzionale, giudiziario, professionale, formativo, universitario e scolastico;

9. debba utilizzare la naturale attitudine divulgativa della televisione, della radio e dei moderni mezzi d’informazione;

10. debba coinvolgere e responsabilizzare le Istituzioni, la Magistratura, le Autorità indipendenti, le Università, il sistema delle Camere di Commercio, gli Ordini professionali, le scuole di ogni ordine e grado, le agenzie formative, gli enti preposti alla formazione di mediatori, i centri di mediazione anche specialistici, gli organismi accreditati dal Ministero della Giustizia per la mediazione civile e commerciale, gli organismi ADR, le organizzazioni aggregative di tali soggetti, e le singole mediatrici e mediatori, nessuno escluso, affinchè , nel pieno rispetto delle diversità di ruoli, funzioni e prerogative, sottoscrivano e concorrano a far conoscere il presente documento e, anche per mezzo di singoli aderenti, svolgano la loro parte di attività divulgativa.

(1): - l’articolo 21 del D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28 che prevede esplicitamente “la divulgazione al pubblico attraverso campagne pubblicitarie , in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione”; l’articolo 3 lettera o) della Legge 12 luglio 2011 n. 112 che prevede esplicitamente “ il favore allo sviluppo della cultura della mediazione e ogni istituto atto a prevenire o risolvere con accordi, conflitti che coinvolgano persone di minore età, stimolando la formazione degli operatori”; l’articolo 90 bis del codice di procedura penale inserito dal D.Lgs 15 dicembre 2015 n. 212, che prevede che le persone offese dal reato debbano essere informate, sin dal primo contatto con le autorità, anche del fatto che il procedimento penale può essere definito con remissione di querela di cui all’articolo 152 del codice penale,ove possibile, o attraverso la mediazione;

(2) le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo emanate nell’aprile 2015 dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca che prevede esplicitamente il coinvolgimento degli insegnanti in attività formative finalizzate ad una vera e propria alfabetizzazione nella gestione dei conflitti ed auspica un maggior protagonismo delle studentesse e agli studenti, primi attori di ogni azione di contrasto e prevenzione e lanota del Ministero dell’Istruzione del 31 luglio 2008;

(3): dal dizionario della lingua italiana G.Devoto e G.C. Oli.

(4): dal dizionario della lingua italiana G.Devoto e G.C. Oli.

(5) nota del Ministero dell’Istruzione del 31 luglio 2008

(6) le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo emanate nell’aprile 2015 dal Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca che prevede esplicitamente il coinvolgimento degli insegnanti in attività formative finalizzate ad una vera e propria alfabetizzazione nella gestione dei conflitti ed auspica un maggior protagonismo delle studentesse e agli studenti, primi attori di ogni azione di contrasto e prevenzione;